Responsabilità Estesa del Produttore, di cosa si tratta e possibili applicazioni

Economia circolare
21.07.2021

La Responsabilità Estesa del Produttore, più comunemente indicata con l’acronimo EPR che sta per Extended Producer Responsibility, non è un concetto nuovo in ambito europeo, ma nonostante se ne parli ancora poco il suo recepimento nel Testo Unico Ambientale (di seguito indicato come T.U.A.) rappresenta un’importante novità in materia di legislazione ambientale nell’ordinamento italiano.

La legge

Il 26 settembre 2020, entra in vigore in Italia il D.Lgs. 116/2020 pubblicato l’11 settembre 2020, in recepimento di due delle quattro direttive del “Pacchetto Economia Circolare” dell’Unione Europea: la Direttiva 2018/851/UE, che modifica la “Direttiva Quadro Rifiuti” 2008/98/CE, e la Direttiva 2018/852/UE, che modifica la Direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Il Decreto interviene profondamente sul T.U.A., infatti con i nuovi artt. 178-bis e 178-ter si istituiscono nuovi regimi di Responsabilità Estesa del Produttore, da definire con successivi decreti ministeriali.

Gli obiettivi

L’obiettivo dell’EPR è quello di assegnare al produttore la responsabilità del prodotto immesso sul mercato anche nella fase di post consumo, attribuendogli “la responsabilità finanziaria e operativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto, incluse le operazioni di raccolta differenziata, di cernita e di trattamento. Tale obbligo può comprendere anche la responsabilità organizzativa e la responsabilità di contribuire alla prevenzione dei rifiuti e alla riutilizzabilità e riciclabilità dei prodotti”.

Il rifiuto

A tale fine diventano importanti temi quali l’informazione verso il pubblico, l’adozione di programmi di prevenzione dei rifiuti, il miglioramento del prodotto a partire dalla fase di progettazione in modo da favorire l’estensione del tempo di vita utile del prodotto, la riutilizzabilità, la riparabilità, la riciclabilità ed il recupero dei componenti e dei materiali.

Mentre per quanto riguarda la responsabilità finanziaria, l’attenzione viene posta sulla definizione del modello di attribuzione del costo, che dovrà rispettare i criteri di trasparenza verso i consumatori e di equilibrio in termini di competitività sul mercato, senza però essere addossato alla collettività.

Obblighi e sanzioni

La principale innovazione introdotta in materia di EPR riguarda l’istituzione di un Registro Nazionale dei Produttori, al quale dovranno iscriversi tutti i soggetti sottoposti al nuovo regime di responsabilità e nell’ambito del quale saranno previste sanzioni amministrative e pecuniarie nel momento in cui si verificasse la mancata o incompleta trasmissione dei dati.

Le possibilità

Nonostante ad oggi manchino i decreti che daranno attuazione all’EPR in Italia, di cui alla data attuale non conosciamo ancora le tempistiche, la Responsabilità Estesa del Produttore presenta le potenzialità per aprire le porte a nuove opportunità di innovazione di processo e di scelta di materiali alternativi, oltre a favorire lo sviluppo di un mercato dell’upgrading, del riuso e del riciclo.